FAQ WORK

Le schede di FAQ WORK sono domande e risposte riassuntive sugli strumenti giuridici e fiscali già esistenti a disposizione dellɜ art workers. Sono state realizzate in collaborazione con la Prof. Avv. Alessandra Donati e il Dott. Commercialista Franco Broccardi.

Se hai delle domande a cui non trovi risposta o vuoi suggerire delle tematiche da affrontare, scrivici all’indirizzo awi.sportello@gmail.com (utilizza “FAQ WORK” come oggetto) e cercheremo di risponderti!

Lavoratorǝ dipendente, parasubordinatǝ, professionista con partita IVA, imprenditorǝ, prestazione occasionale, compenso per cessione di diritto d’autorǝ: quali sono le principali caratteristiche delle varie tipologie di lavoro?  

Qual è la differenza tra lavoro autonomo, dipendente e parasubordinato?  

Si parla di lavoro DIPENDENTE (subordinato) quando l’attività viene svolta secondo le indicazioni e le direttive di unǝ datorǝ di lavoro che mette a disposizione gli strumenti e il luogo di lavoro, definisce gli orari e le metodologie di svolgimento del lavoro stesso. Il lavoro AUTONOMO (anche detto “esercizio di arte” o “professione”) è quello svolto in autonomia dallǝ prestatorǝ senza vincoli di dipendenza, con la prevalenza nell’attività del fattore umano e intellettuale su quello delle risorse tecniche materiali (tipiche dell’imprenditorǝ). A livello di trattamento fiscale, sono assimilate al lavoro dipendente anche le attività che rientrano nella cosiddetta categoria del PARASUBORDINATO.   Questa categoria è riservata alle attività di Collaborazione Coordinata Continuativa (Co.co.co):lǝ lavoratorǝ svolge attività in maniera autonoma e non è sottopostǝ ai vincoli di subordinazione tipici di un rapporto di lavoro dipendente. Viene tuttavia inseritǝ funzionalmente nell’organizzazione aziendale, e può operare all’interno del ciclo produttivo dellǝ committente, allǝ quale viene riconosciuto un potere di coordinamento dell’attività dellǝ lavoratorǝ secondo le esigenze dell’organizzazione aziendale. Nel caso di lavoro dipendente o parasubordinato, lǝ datorǝ di lavoro trattiene allǝ lavoratorǝ le imposte, che vengono calcolate sul reddito percepito dallǝ stessǝ nel corso dell’anno. Se lǝ lavoratorǝ non percepisce altri redditi non ha l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, perché questi sono interamente tassati tramite lǝ datorǝ di lavoro.  

 
Cosa comporta il lavoro autonomo? Quando è necessario aprire una partita IVA?  

Il lavoro autonomo può essere svolto in forma PROFESSIONALE o OCCASIONALE   Nel primo caso vi è l’obbligo di aprire una posizione IVA (partita IVA) che implica una serie di obblghi di tipo contabile e amministrativo. Nel caso di lavoro autonomo occasionale (quindi svolto in modo non continuativo e non abituale), si è tenuti a produrre una ricevuta della prestazione occasionale.

 

Ciascunǝ lavoratorǝ può fornire in un anno uno o più i prestazioni occasionali per un valore complessivo di massimo 5000 € netti. Il criterio per distinguere la professionalità dalla occasionalità NON è legato al volume di affari quanto piuttosto alla regolarità delle prestazioni effettuate nei confronti dellз propriз clienti. In entrambi i casi il reddito è calcolato al netto dei costi sostenuti (determinati in via analitica o forfettaria) e lǝ cliente/committente deve applicare una ritenuta di acconto pari al 20% dell’onorario pagato.

 

Il lavoro autonomo occasionale ha evidentemente meno implicazioni contabili e burocratiche dal momento che è considerato una situazione residuale. È utile tenere presente che l’attività di lavoro autonomo occasionale NON può essere la modalità principale attraverso cui viene svolto il proprio lavoro. Nella categoria dei redditi da lavoro autonomo rientrano anche quelli percepiti a grazie allo sfruttamento di diritti di autorǝ, sia per opere proprie sia nel caso in cui il diritto sia acquistato o ottenuto in eredità. Anche in presenza di redditi derivanti da diritti d’autorǝ il compenso viene percepito al netto di una ritenuta d’acconto calcolata in misura del 20% sul corrispettivo. Se il diritto d’autorǝ è percepito direttamente dall’autorǝ, l’importo su cui applicare la ritenuta viene ridotta per tenere conto delle spese sostenute per la creazione dell’opera.

 
Cosa si intende per “falsa partita IVA”?  

Con l’espressione “falsa partita IVA” ci si riferisce a unǝ lavoratorǝ che, pur essendo formalmente impiegatǝ come lavoratorǝ autonomǝ è, in realtà, unǝ lavoratorǝ subordinatǝ in quanto, nel reale svolgimento del rapporto, presta la sua attività di lavoro con modalità tipiche del lavoro dipendente.
Ci sono una serie di elementi che caratterizzano le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro dai quali si può desumere che si tratta di una falsa partita Iva.

 

    Tra questi, il fatto che lǝ lavoratorǝ autonomǝ assunto con partita IVA:
  • è soggettǝ alle direttive dellǝ datorǝ di lavoro nell’esecuzione della prestazione di lavoro;
  • deve rispettare un orario di lavoro fisso
  • deve recarsi, per svolgere la prestazione di lavoro, nel luogo indicato dallǝ datorǝ di lavoro;
  • utilizza, per rendere la prestazione, gli strumenti messi a disposizione dallǝ datorǝ di lavoro;
  • deve comunicare preventivamente eventuali assenze;
  • svolge un’attività del tutto analoga ad altrз collegз assuntз come dipendenti;
  • è stabilmente inseritǝ nell’organizzazione aziendale dellǝ datorǝ di lavoro.

 
Qual è la differenza tra reddito di impresa e da lavoro?  

Il REDDITO DI IMPRESA è quello realizzato dall’imprenditorǝ mediante l’impiego di una struttura costituita da cose e persone in grado di funzionare anche indipendentemente dal lavoro dell’imprenditorǝ stessǝ. Per contro il reddito da lavoro è quello realizzato essenzialmente con l’attività personale di chi lo percepisce

 
Cos’è un regime fiscale?  

Il regime fiscale di un’attività è l’insieme di tutte le regole e procedure da seguire per definire il reddito, scaricare le spese, calcolare i vari contributi e corrispondere quanto dovuto all’erario. In Italia esistono tre regimi fiscali: regime ordinario, regime semplificato (o, per maggiore precisione, regime ordinario semplificato) e regime forfettario, ciascuno pensato per determinate categorie di contribuenti e caratterizzato da aspetti più o meno vantaggiosi.

 
Cos’è il regime forfettario e chi può goderne?  

Il regime “naturale” per le persone fisiche è il regime forfettario, introdotto dalla legge 190/2014. Possono accedere al regime forfettario lз contribuenti che non hanno conseguito ricavi o compensi ragguagliati ad anno superiori a 65.000 € e sostenuto spese per lavoratorз dipendenti e assimilati non superiori a 20.000 €. Per accedere al regime forfettario bisogna soddisfare alcune condizioni specifiche.

 
    Principali caratteristiche del regime forfettario:
  • Non viene liquidata l’IVA, di conseguenza quest’ultima non viene addebitata sulle fatture di vendita e non viene detratta l’iva sugli acquisti;
  • Non si presenta la dichiarazione annuale IVA;
  • Non hanno obbligo di registrare le fatture emesse, i corrispettivi e gli acquisti;
  • Rimane l’obbligo di conservare le fatture emesse, le fatture ricevute e i corrispettivi;
  • I corrispettivi sono trasmessi in formato elettronico;
  • Le fatture emesse, dal 1° luglio 2022, saranno in formato elettronico per i soggetti che nell’anno precedente hanno avuto un reddito inferiore ai 25.000 euro;
  • Le fatture verso la pubblica amministrazione sono emesse in formato elettronico;
  • Occorre prestare attenzione agli acquisti intracomunitari e in più in generale agli acquisti per il quale è prevista la regola dell’inversione contabile in quanto in questi casi occorre versare l’IVA;
  • Non devono operare le ritenute alla fonte ad eccezione di quelle relative ai redditi di lavoro dipendenti e ad essi assimilati;
  • Non subiscono la ritenuta d’acconto sui ricavi.
 

Il reddito imponibile per lз contribuenti forfettariз è determinato applicando al totale degli incassi dell’anno una percentuale a forfeit di costi che varia in base all’attività esercitata (codice ATECO). Una volta dedotti dal totale ricavi i costi calcolati a forfeit si determina il reddito imponibile (cioè quello su chi calcolare le imposte). Sull’imponibile si applica un’imposta pari al 15% che per i primi 5 anni è ridotta al 5% se trattasi di nuova attività.

Quando non si può rientrare o si è fuoriuscitз dal regime forfettario si applica il regime semplificato o quello ordinario.

 
Che cosa significa Regime Semplificato?  

Il REGIME SEMPLIFICATO è applicato dai contribuenti che hanno conseguito ricavi non superiori ad euro 400.000, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e ad euro 700.000, per le imprese aventi per oggetto altre attività.

 
Quando si applica il Regime Ordinario?  

Il REGIME ORDINARIO ordinario è applicato da coloro che superano le soglie per il regime semplificato.
Oltre al regime semplificato e ordinario per i redditi di impresa occorre ricordare che esiste anche il reddito da lavoro autonomo. La classificazione del reddito tra lavoro autonomo o d’impresa dipende dall’attività svolta quindi, in base al codice ATECO della propria attività esercitata, si rientra in una tipologia di reddito o in un’altra tipologia.

 
Quali e come sono regolamentate le imposte sul reddito e i contributi previdenziali per le varie tipologie di partite IVA? (nei regimi quando si può e variazione dei regimi)  

Tutti e tre i regimi (semplificato, ordinario e lavoro autonomo) hanno una caratteristica comune, quella della determinazione del reddito imponibile come la differenza tra ricavi e costi. Questi ultimi devono essere inerenti la propria attività.

 

    In particolare:

  • per i redditi professionali viene utilizzato il principio di cassa, in poche parole un ricavo diventa tale quando ho l’incasso e un costo diventa tale quando l’ho pagato. l’imponibile fiscale è determinato dalla differenza tra i ricavi incassati e i costi pagati;
  • anche per il regime semplificato è valido il principio di cassa. I contribuenti però hanno la facoltà di determinare il reddito come differenza tra fatture emesse e fatture di acquisto registrati sui registri IVA (senza verificare l’incasso o il pagamento).
  • per il regime ordinario invece vale il principio della competenza, quindi il reddito viene determinato come differenza tra ricavi e costi di competenza dell’anno.

 

I regimi sopra prevedono tutti gli adempimenti contabili e fiscali previsti dalla normativa fiscale; si riporta un esempio non esaustivo dei principali adempimenti: Fatturazione elettronica; Invio liquidazioni periodiche; Dichiarazione IVA; Modello 770; Certificazioni uniche; Dichiarazioni dei redditi.

 

    Per quanto riguarda la parte contributiva, sempre in base al codice ATECO/attività esercitata si viene inquadrati tra:
  • Gestione separata (per lavoro autonomo);
  • Gestione artigiani / commercianti;

 

La gestione separata prevede che al reddito professionale venga applicata un’aliquota pari al 26,3% (24% in caso il soggetto sia titolare di pensione o provvisto di altra tutela pensionistica obbligatoria) fino ad un imponibile massimo pari a 105.014 € (massimale che varia di anno in anno) La gestione artigianз/commercianti, che tendenzialmente si applica allз contribuenti che hanno realizzato reddito di impresa, prevede il versamento fisso di 3.983,73 € suddiviso in 4 rate trimestrali. Se lǝ contribuente imprenditorǝ, sia essǝ forfettinǝ o semplificatǝ/ordinariǝ, avesse un reddito d’impresa pari o inferiore a 16.243 €, oltre ai contributi fissi non dovrà versare nulla. Se invece lǝ stessǝ contribuente realizzasse un reddito d’impresa superiore a tale soglia si applicherebbero le seguenti regole:

 

Ai 48.279 € vanno sottratti 16.243 € in quanto già “coperti” dai versamenti fissi. Anche per la gestione artigianз commercianti i contributi vengono versati fino ad un reddito imponibile massimo pari a 105.014 € (massimale che varia di anno in anno). Esiste la possibilità per lз contribuenti forfettinз assoggettatз alla contribuzione della gestione artigianз e commercianti di poter chiedere una riduzione del 35% dei contributi.

 
Cosa è un codice ATECO e cosa comporta?  

Il CODICE ATECO è una combinazione alfanumerica che identifica l’attività economica che il professionista/società potrà andare a svolgere. Il codice ATECO è necessario per poter procedere con l’apertura di una nuova partita IVA o comunque di una nuova attività che si andrà a svolgere. In questo caso, infatti, occorre comunicare all’Agenzia delle Entrate la tipologia dell’attività che si intende svolgere. Tale comunicazione è necessaria affinché ogni attività sia classificata in modo standardizzato ai fini fiscali, contributivi e statistici. In caso di variazione dell’attività, non bisognerà chiudere e riaprire la partita IVA, ma sarà necessario effettuare la comunicazione di variazione del codice ATECO. Ogni codice ATECO, potrà poi comportare adempimenti aggiuntivi (apertura di unità locali ecc).

 
CODICE ATECO arti visive  

    Tra i vari codici ATECO che potrebbero rientrare nelle arti visive, si segnalano:

    1. la macrocategoria 90.0 attività creative, artistiche e di intrattenimento, che comprende:

  • 90.01 Rappresentazioni artistiche
  • 90.02 Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
  • 90.03 Creazioni artistiche e letterarie
  • 90.04 Gestione di strutture artistiche
  •  

    2. e la categoria 85.52.09 Altra formazione culturale:

  • insegnanti di pianoforte e di altri strumenti musicali
  • corsi di arte
  • corsi di recitazione (esclusi quelli universitari)
  • corsi di belle arti (esclusi quelli universitari)
  • corsi di arti dello spettacolo (esclusi quelli universitari)
  • corsi di fotografia (esclusi quelli professionali)

 
Unǝ lavoratorǝ dipendente può aprire una partita IVA e avviare un’attività parallela in proprio?  

Sì, unǝ lavoratorǝ dipendente può aprire una partita IVA ed avviare un’attività parallela in proprio, ma solo a determinate condizioni. Se lǝ lavoratorǝ dipendente ha un contratto con un’amministrazione pubblica, prima di poter aprire una propria partita IVA deve richiedere il permesso alla struttura dove lavora, la quale potrà accordare o negare l’apertura della partita IVA. Se invece lǝ lavoratorǝ dipendente lavora con un soggetto privato (società, professionista), è necessario leggere il contratto stipulato tra lǝ datorǝ di lavoro e lǝ professionista e la possibilità di apertura della partita IVA.

 
Sono un artista ma per mantenermi effettuo anche prestazioni diverse come consulenza per progetti e videomaking, c’è una tipologia di partita IVA che potrei aprire e che mi consente di portare avanti tutti questi fronti?  

In base alla propria attività si individua uno o più codici ATECO e si può aprire la partita IVA o se già soggetto passivo si possono aggiungere ulteriori codici ATECO alla partita IVA esistente, in modo tale da comprendere le diverse tipologie di attività svolte.


FAQ AWI
 

DIRITTO DI SEGUITO

A cosa si applica il diritto di seguito?  

Il “diritto di seguito” è il diritto dell’autorǝ di opere delle arti figurative e dei manoscritti a percepire una percentuale sul prezzo di vendita degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite successive alla prima. Si applica alle cessioni effettuate da operatorз professionali del mercato, quindi gallerie, case d’asta, dealer, solo nel caso in cui il prezzo di vendita dell’opera sia superiore a 3.000 €. Unica eccezione è costituita dalla cosiddetta stock exemption, per cui le vendite di opere il cui prezzo sia compreso tra 3.000 e 10.000 € acquistate dall’autorǝ in un periodo di tempo non superiore ai 3 anni non sono soggette all’applicazione del diritto di seguito. L’onere della prova è in capo al professionista.

 
A chi si applica il diritto di seguito?  

Possono beneficiare del diritto di seguito:

  • tuttз lз autorз cittadinз italianз ed europeз;
  • ● tuttз lз autorз cittadinз extra-UE residenti in Italia e tuttз lз autorз di stati non membri a condizione di reciprocità, ossia se residenti in stati che riconoscono a loro volta il diritto di seguito.
 

Gli stati extra-UE che applicano tale diritto sono: Algeria, Australia, Azerbaijan, Bielorussia, Bolivia, Brasile, Bosnia Erzegovina, Burkina Faso, Cameroon, Cile, Colombia, Repubblica democratica del Congo, Costa d’Avorio, Costa Rica, Ecuador, Filippine, Gabon, Georgia, Guatemala, Guinea, Honduras, India, Iraq, Islanda, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Laos, Liechtenstein, Paraguay, Perù, Russia, Madagascar, Mali, Marocco, Messico, Moldavia, Monaco, Montenegro, Nicaragua, Norvegia, Panama, Repubblica di San Marino, Senegal, Serbia, Tunisia, Turchia, Ucraina, Uruguay, Vaticano, Venezuela.

 
Come si applica il diritto di seguito?  

Il diritto, quando dovuto, è calcolato sul prezzo di vendita, al netto di IVA, in base all’applicazione di percentuali differenziate per scaglioni che di seguito si riportano:

  • 4% per la parte del prezzo di vendita fino a 50.000 euro;
  • 3% per la parte del prezzo di vendita compresa tra 50.000,01 e 200.000 euro;
  • 1% per la parte del prezzo di vendita compresa tra 200.000,01 e 350.000 euro;
  • 0,5% per la parte del prezzo di vendita compresa tra 350.000,01 e 500.000 euro;
  • 0,25% per la parte del prezzo di vendita superiore a 500.000 euro.

 
Si paga il diritto di seguito sulle edizioni d’artista?  

Si deve riconoscere il diritto di seguito anche sulle edizioni d’artista, se firmate, numerate e autorizzate dall’autorǝ (Articolo 145, comma 2, D. Lgs 118/2016.): non deve essere versato il diritto di seguito per un’opera prodotta in serie seppur realizzata sulla base di un disegno dell’artista o da lǝ medesimǝ.

 
Cosa si intende per prima cessione?  

Per prima cessione si intende il primo trasferimento di proprietà dell’opera da parte dell’autorǝ a unǝ terzǝ acquirente. La cessione è diretta quando la controparte contrattuale della compravendita è l’operatorǝ professionale che si occupa della successiva rivendita, è indiretta quando l’operatorǝ professionale non è la controparte contrattuale ma funge da intermediariǝ tra l’autorǝ e lǝ terzǝ acquirente. In ambito di prima cessione, nel primo caso si applicherà sempre il diritto di seguito sulla seconda vendita (galleria-terzǝ acquirente), nel secondo caso di norma non si dovrà riconoscere il compenso all’artista, fatte salve alcune presunzioni di cessione.

 
Quali sono le presunzioni di cessione?  

La prima presunzione consta della vendita delle opere da parte dell’artista per il tramite di una società da questi costituita. Se l’artista opera tramite una società, il vademecum SIAE precisa che in tale fattispecie si presume la preventiva cessione dall’artista alla società, e conseguentemente la successiva vendita da parte della galleria rientra nell’ambito di applicabilità del diritto di seguito.

 

La seconda riguarda la tempistica con cui l’operazione viene svolta. In ipotesi di prima cessione, se tra l’artista e l’operatorǝ professionale vige un contratto di mandato o estimatorio (che non presuppone la proprietà da parte dellǝ mandatariǝ) sulla cessione effettuata dallǝ proprietariǝ allǝ terzǝ acquirente per il tramite dellǝ professionista non si applicherà il diritto di seguito, a meno che la vendita allǝ terzǝ acquirente non sia posta in essere in data successiva al pagamento del compenso da parte dell’intermediariǝ all’artista: in questo caso viene applicato il diritto di seguito sulla transazione tra mandatariǝ e terzǝ acquirente

 

Di converso, in presenza di un contratto di mandato che abbia ad oggetto un’opera già presente sul mercato (post prima cessione), posto che la transazione tra proprietariǝ e terzǝ acquirente per il tramite dell’intermediariǝ è assoggettata al diritto di seguito, alla transazione tra mandante e mandatariǝ (proprietariǝ e professionista) non verrà applicato il diritto di seguito se la vendita allǝ terzǝ acquirente è antecedente al pagamento del corrispettivo da parte dellǝ mandante all’intermediariǝ: altrimenti viene considerata soggetta al pagamento del DDS sia la relazione tra lǝ mandante e lǝ mandatariǝ, sia quella tra lǝ mandatariǝ e lǝ terzǝ acquirente.

 

La terza presunzione di cessione consiste dell’estensione all’ambito applicativo del diritto di seguito dell’articolo 6 del DPR 633/1972 in materia di IVA, disposizione che con riguardo al contratto estimatorio prevede l’applicazione dell’imposta indipendentemente dalla vendita se, dal momento della consegna del bene è trascorso più di un anno. Analogamente, a fronte di un contratto di mandato o estimatorio per la vendita di opere d’arte, si applica il diritto di seguito all’opera che sia detenuta dall’operatorǝ professionale per più di un anno, a prescindere dall’effettiva vendita a condizione che vi siano stati scambi di somme di denaro che possano costituire il prezzo di cessione. In questo caso, in attesa del rinnovo del contratto di mandato o estimatorio, è possibile stipulare un contratto di deposito, con il quale però è negata la possibilità di esporre l’opera, in modo da evitare la riconsegna del bene al proprietario. Si sottolinea che, qualora l’opera non sia stata venduta né ci siano stati scambi di denaro, nemmeno a titolo d’acconto, l’operazione non è assoggettabile al pagamento del diritto di seguito anche se trascorso un periodo di tempo superiore all’anno, in quanto manca il presupposto di applicazione.